E' prevista la sospensione, fino a nuova indicazione, di:
- attività chirurgica in elezione, esclusi gli interventi oncologici in classe A o di alta specialità, non rinviabile a giudizio motivato del clinico
- attività ambulatoriale programmata. Fanno eccezione le attività ambulatoriali urgenti e quelle oncologiche, oltre a quelle individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento
- prelievi ambulatoriali non indispensabili.